Campagna elettorale nei 30 giorni antecedenti le elezioni

Ultima modifica 24 gennaio 2019

L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune (art. 1 L. 212/1956).

A partire dal 6 maggio 2016 (30° giorno antecedente le elezioni)  gli spazi per l’affissione nel comune di Sansepolcro sono collocati nei seguenti luoghi:

  • nel centro abitato di Santa Fiora uno postazione  collocata in Via Divisione Garibaldi
  • nel centro abitato di Gricignano uno postazione collocata in Via Berlinguer incrocio con Via del Tevere
  • nel centro abitato di Sansepolcro tre postazioni collocate  nel parcheggio di Via San Puccio, in Viale Osimo e Via della Costituzione

L'assegnazione delle sezioni è effettuata con delibera di Giunta Comunale seguendo l'ordine di ammissione delle liste su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra.
Ogni lista ammessa ha diritto ad uno spazio di dimensione metri 2 di altezza per metri 1 di base (art.3 L. 212/1956)
Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati  (art. 4 L. 212/1956)

Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti la cui affissione è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune si intendono compresi anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale (art. 1 L 212/1956).

PROPAGANDA FONICA, FIGURATIVA SU MEZZI MOBILI, LUMINOSA, VOLANTINAGGIO
La propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco.
L’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (c. 2° art. 7 L. 130/1975)

Inoltre sempre dal 30° giorno antecedente le elezioni:

  • è vietata ogni forma di propaganda elettorale figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (c. 1 art. 6 L. 212/1956). L’unica propaganda figurativa a carattere fisso ammessa è quella costituita dalle affissioni negli appositi spazi.
  • sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni (art. 1 L. 212/1956
  • è vietata la sosta o lo stazionamento prolungato configurando violazione al divieto di propaganda figurativa fuori dagli appositi spazi. La sosta deve comunque avvenire nel rispetto delle norme del codice della strada
  • è vietata ogni forma di propaganda luminosa sia fissa, a mezzo di cartelloni elettronici, che mobile, su mezzi mobili con apparecchiature luminose (c. 1 art. 6 L. 212/1956)
  • è vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico c. 1 art. 6 L. 212/1956)
  • è ammessa la propaganda figurativa su mezzi mobili nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale (§3 cap. II circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/1980)
  • sono ammesse le insegne indicanti le sedi dei partiti (c. 1 art. 6 L. 212/1956)
  • è ammessa l’affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art. 1 L. 212/1956).
  • è ammessa la distribuzione dei volantini purché consegnati nelle mani dei passanti (§ 4 cap. II circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/1980) salva la richiesta di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico in caso di postazioni fisse


NEL GIORNO PRECEDENTE E NEL GIORNO DELLE ELEZIONI

  • sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 9 L. 212/1956)
  • è vietata la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda anche negli spazi messi a disposizione del Comune (art. 9 L. 212/1956)
  • è ammessa la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art. 9 L. 212/1956)


I volantini devono riportare il nominativo del committente responsabile

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge 4 aprile 1956 n. 212 e s.m.i.  “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”
  • Legge 24 aprile 1975 n. 130  “Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste di candidati …nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali”
  • Circolare del Ministero dell’Interno n. 1943 del 8/4/1980