ICI - Imposta Comunale sugli Immobili

Ultima modifica 24 gennaio 2019

Chi deve Pagare?
Deve pagare l'imposta chi è proprietario di immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili) oppure chi gode sugli stessi del diritto reale di usufrutto, abitazione (anche quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile a seguito di successione e al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza), uso, enfiteusi, superficie.
Paga altresì il locatario dell'immobile concesso in locazione finanziaria (c.d. leasing). L'imposta è dovuta anche se i contribuenti risiedono all'estero. Non devono pagare l'Ici gli inquilini o i nudi proprietari

Quanto si deve pagare?
Per la determinazione di quanto si deve pagare è prima necessario stabilire la base imponibile per il successivo calcolo dell'imposta. La base imponibile è data dal valore dell'immobile (espresso in Euro ed arrotondato per eccesso o difetto al secondo decimale, cioè al centesimo - Es.: 54,383=54,38 oppure 54,386=54,39) calcolato, a seconda dei casi, con riferimento a diversi parametri:

  • per i fabbricati iscritti in Catasto, la rendita risultante negli atti catastali al 1° gennaio dell'anno in corso deve essere sempre rivalutata del 5% (anche se si tratta di rendita attribuita successivamente al 1997) e deve poi essere moltiplicata per i seguenti coefficienti: - 100 per le categorie A, C (escluse A/10 e C/1) - 50 per le categorie A/10 e D (eccetto i fabbricati D privi di rendita definitiva posseduti da società o imprese) - 34 per la categoria C/1 - 140 per le categorie B.
  • i terreni agricoli, sono esenti dall’ICI.;
  • per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno in corso, determinato con riguardo anche ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Una volta determinata la base imponibile, l'imposta si calcola applicando alla stessa l'aliquota prevista per la fattispecie dell'immobile provvedendo eventualmente, nel caso in cui se ne avesse diritto, ad operare la detrazione d'imposta.

Aliqiuote Anno 2011

  • Aliquota ordinaria del 6,3 per mille da applicarsi a tutti gli immobili salvo quelli previsti nei punti successivi;
  • Aliquota ridotta del 5,5 per mille da applicarsi esclusivamente alle unità immobiliari, comprese le relative pertinenze, di categoria catastale A1 – A8 – A9 direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi;
  • Aliquota ridotta del 5,5 per mille da applicarsi alle unità immobiliari comprese le relative pertinenze di categoria catastale A1 – A8 – A9 concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado;
  • Aliquota ridotta del 5,5 per mille per l'unità immobiliare iscritta in categoria catastale A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7 – A8 e A9 e relative pertinenze, concessa in uso gratuito ad affini fino al secondo grado, che la utilizzino come abitazione principale e che abbiano ivi la residenza anagrafica;
  • Aliquota del 7 per mille per le abitazioni, sia locate che tenute a disposizione, comprese le relative pertinenze, significando che per abitazioni si intendono tutti gli immobili classificati nel gruppo catastale A escluso la categoria A10 ( uffici ) e che per pertinenze si intendono i garage o box o posto auto distintamente iscritti in catasto;
  • Aliquota del 7 per mille da applicarsi alle aree edificabili.

Detrazioni d'Imposta per l'abitazione principale - Anno 2011
Detrazione di € 103,29 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; tale  disposizione si applica dall’ anno 2008 solo alle abitazioni di categoria catastale A1 – A8 E A9.

Come Pagare?
Il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Per il pagamento dell'Ici devono essere utilizzati i bollettini postali appositamente predisposti e compilati in ogni loro parte: il versamento deve essere effettuato sul c/c n. 88650528 EQUITALIA CERIT SPA - SANSEPOLCRO - AR - ICI

Spese di commissione

Uffici Postali Normale bollettino postale

Equitalia Cerit SPA Via Petrarca 23 - Arezzo Nessuna

Mediante Modello F24 Nessuna

I contribuenti tenuti al pagamento dell'imposta "devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. […] Resta in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno".

Novità a decorrere dall'anno 2008

Le novità per l’anno 2008 riguardano principalmente:

A) L’obbligo di dichiarazione ICI redatta su Modello Ministeriale (scarica modello ICI 20-- a fondo pagina) permane soltanto con riferimento alle modifiche intervenute nel corso del 2007 non desumibili dalle risultanze catastali e cioè:

  • Acquisizione o perdita del diritto alla riduzione d’imposta;
  • Acquisizione o perdita del diritto a particolari agevolazioni;
  • Variazione del valore delle aree edificabili (obbligatoria ogni anno);
  • Variazione delle caratteristiche dell’immobile (ristrutturazione, fusione, frazionamenti, nuovi accatastamenti, etc.);
  • Acquisizione o perdita del diritto alle detrazioni per Abitazione principale;
  • Diritto a particolari agevolazioni in base al reddito (qualora previste);
  • In caso di immobili concessi con contratto di leasing;
  • Concessione amministrativa di beni demaniali;
  • Modifica del valore contabile degli immobili appartenenti al gruppo “D” non ancora iscritti in catasto;
  • Immobili che acquisiscono o perdono il requisito di ruralità.
  • Altri casi non espressamente qui elencati.

L’omissione della presentazione della Dichiarazione di cui sopra o la presentazione di Dichiarazione infedele ed inesatta è sanzionata con l’applicazione dell’art. 14 del D.Lgs. 504/92.

B) Il ministero dell’economia e delle finanze in data 24 novembre 2008, a seguito nostra richiesta, ha chiarito che sono da considerarsi esenti da imposta anche gli immobili adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze concesse in uso gratuito a parenti entro il secondo grado sia in linea retta che collaterale. 

D) Infine, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’imposta dovuta dal soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale viene determinata applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Tali disposizioni si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; tale circostanza dovrà essere comunicata all’ufficio.

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