IMU - Novità comodato gratuito

Ultima modifica 24 gennaio 2019

Novita' Introdotte Dalla Legge Di Stabilita’ 2016 Per Gli Immobili Concessi In Comodato Gratuito A Parenti Entro Il Primo Grado
Con la Legge di stabilità 2016 è stata abrogata la disposizione che consentiva ai comuni di assimilare all’abitazione principale  tramite il proprio regolamento l’abitazione concessa in comodato a parenti entro il primo grado
Pertanto con le modifiche apportate dalla legge 208/2015 ( legge di stabilità 2016) è stata modificata la gestione dei comodati gratuiti, pertanto le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile.
Si riporta la modifica apportata dalla legge di stabilità al comma 3 dell’articolo 13 decreto legge 201/2011:
“b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente:
 «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; “.

Si tratta pertanto di un’impostazione molto restrittiva che limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi:

  1. Il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
  2. Il comodante non deve possedere altri immobili (uso abitativo) in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza, ( nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato) non classificata nelle categorie catastali di lusso A1, A8 e A9;
  3. Il contratto di comodato deve essere registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione dovrà essere attestato mediante l’ordinaria dichiarazione IMU.
Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9).
L'immobile in comodato non è più assimilabile ad abitazione principale come poteva avvenire negli anni precedenti ma rimane un immobile soggetto ad aliquota ordinaria o altra aliquota eventualmente prevista per tali fattispecie con la base imponibile ridotta del 50%.
Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado.
Per le modalità di registrazione del Contratto di comodato, rivolgersi agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Per chi ha già un contratto di comodato stipulato e registrato precedententemente che rispetta le condizioni previste deve fare solo dichiarazione al Comune.
Prima della registrazione del Contratto verificare attentamente il possesso di tutti i requisiti.

L’ufficio Tributi del Comune di Sansepolcro è a disposizione per i chiarimenti necessari.

Dove rivolgersi:
Ufficio gestione tributi comunali

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Risoluzione Ministero Finanze 1/DF del 17/02/2016
27-10-2021
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