TARES

Ultima modifica 24 gennaio 2019

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Dall'1/1/2013 è istituito il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.

La TARES sostituisce la TARSU (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani).

Cos'è

La TARES è il tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili che va a sostituire la TARSU (tassa sui rifiuti solidi urbani) e finanzierà anche il costo dei cosiddetti servizi indivisibili (l'illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade ecc.).

La nuova tassa, come già avveniva per la TARSU, non è richiesta al proprietario dell'immobile, ma al residente. In sostanza dovr pagarla chi vive o lavora in quei locali anche nel caso si tratti di un immobile preso in affitto; questo poiché il tributo si applica ai servizi detti a domanda individuale, cioè quelli basati solo su chi usufruisce di un bene senza tener conto della proprietà.

Come funziona

La TARES sarà determinata in base alla superficie calpestabile degli immobili (come già avveniva per la TARSU) e nel caso di uso domestico (civili abitazioni) verrà calcolata anche in base al numero dei componenti il nucleo familiare.

Il nuovo tributo deve essere corrisposto in base a tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte sulla base dei criteri determinati con il regolamento le disposizioni di cui al DPR 158/1999.

In sede di prima applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della precedente tassazione.

Alla tariffa sopracitata, i Comuni devono applicare una maggiorazione statale pari a 0,30 euro per metri quadrati a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, quali illuminazione pubblica, istruzione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.

Questa base imponibile rimarrà in vigore fino al completo adeguamento dei dati catastali degli immobili alla toponomastica comunale.

Pagamenti

Con il del decreto legge dell'8 aprile 2013, n. 35 convertito dalla legge n. 64 del 6/6/2013 , sono state dettate nuove regole per l'applicazione della TARES, in particolare, per il solo anno 2013, si prevede:

che il Comune stabilisca la scadenza ed il numero delle rate e che la maggiorazione per i servizi indivisibili sia riscossa interamente nell'ultima rata , (la maggiorazione sarà di euro 0,30 al metro quadrato e non potrà essere aumentata).

questo Comune ha stabilito scadenze e numero delle rate con regolamentazione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 23.4.2013 (visionabile su questo sito).

Pertanto solo per il corrente anno 2013 verranno inviati gli avvisi di pagamento tramite Equitalia spa con all’interno n. 4 bollettini così costituiti:

  • Un bollettino relativo alla I rata: scadenza 31 luglio 2013
  • Un bollettino relativo alla II rata: scadenza : 30 settembre 2013
  • Un bollettino relativo alla III rata: scadenza : 30 novembre 2013
  • Un bollettino con l’importo totale.
  • L’importo totale del suddetto avviso di pagamento è pari all’ 80% dell’importo pagato nell’anno 2012 .

Infatti gli avvisi verranno calcolati sulla base delle tariffe e delle riduzioni utilizzate nell’anno 2012.
Entro il mese di dicembre 2013 verrà recapitato al contribuente un nuovo avviso di pagamento a conguaglio per l’anno 2013 applicando le tariffe e le riduzioni che verranno deliberate ai fini TARES.
Tale avviso di pagamento comprenderà un modello F24 o un bollettino di conto corrente specifico e conterrà anche la maggiorazione di 0,30 centesimi a mq. che verrà versata a favore dello Stato quindi con apposito codice tributo.

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