Unioni Civili

Ultima modifica 24 gennaio 2019

RICHIESTA E REQUISITI
la richiesta di essere uniti civilmente può essere presentata da  persone maggiorenni dello stesso sesso, italiane o straniere,  facendone congiuntamente  richiesta  all’Ufficiale di Stato Civile di un qualsiasi Comune italiano

COME SI FA LA RICHIESTA
i richiedenti devono presentarsi all’Ufficiale di Stato Civile insieme per compilare e sottoscrivere il processo verbale di richiesta e concordare la data, decorsi 15 giorni dalla richiesta, per la costituzione dell’unione civile.
lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale di stato civile all’atto della richiesta una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.
Nel giorno stabilito, le parti devono presentarsi entrambi all’Ufficiale di Stato Civile dello stesso Comune ove è stata presentata la richiesta insieme a due testimoni al fine di esprimere, nelle forme stabilite dalla legge, la volontà di costituire Unione Civile  dichiarando l’assenza delle cause impeditive di cui all’art. 1 comma 4 della legge.*
*Art. 1 comma 4 della legge 20/5/2016 n. 76
4. Sono cause impeditive per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso:
a)    la sussistenza per una delle parti di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
b)    l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza di iterdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
c)    la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’art 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo;
d)    la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
L’Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione delle parti, fa menzione dei commi 11 e 12 dell’art. 1 della legge** e redige il processo verbale che viene sottoscritto dalle parti, dai testimoni e dall’Ufficiale di Stato Civile.
**Art. 1 comma 11 e 12 della legge 20/5/2016 n. 76
11. Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’inione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
12. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

ALL’ATTO DELLA COSTITUZIONE DELL’UNIONE LE PARTI POSSONO:

  • scegliere di applicare ai propri rapporti patrimoniali la separazione dei beni. In assenza di dichiarazione il regime patrimoniale dell’unione sarà quello della comunione dei beni
  • indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l’intera durata dell’unione. La parte può dichiarare all’ufficiale di stato civile di voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello comune.


UNIONE COSTITUITA A SEGUITO DELLA RETTIFICAZIONE DI SESSO DI UNO DEI CONIUGI
i coniugi, a seguito della rettificazione di sesso di uno di loro, possono manifestare la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessare gli effetti civili in modo da ottenere l’automatica instaurazione dell’unione civile tra di loro. Tale dichiarazione deve essere resa  personalmente e congiuntamente all’Ufficiale di Stato Civile del comune nel quale risulta iscritto o trascritto l’atto di  matrimonio.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

  • legge 20/5/2016 n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze (G.U.  n. 118 del 21/5/2016)
  • D.P.C.M. 23/7/2016 N. 144 Regolamento recante disposizioni necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile ai sensi dell’art. 1 comma 34 della legge 20 maggio 2016 n. 76. (G.U. 28/7/2016 n. 175)
  • D.M. del 28 luglio 2016 Approvazione delle formule per gli adempimenti dello stato civile di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016 n. 144. 
  • Circolare del Ministero dell’Interno n. 15 del 28 luglio 2016 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/ luglio 2016 n. 144; disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile ai sensi dell’art. 1 comma 34 legge 20 maggio 2016 n. 76, recante “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. Adempimenti degli ufficiali dello stato civile.