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TARI

Servizio attivo

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile [art. 1, comma 642, della legge n. 147 del 2013]. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

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Descrizione

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC).

Le tariffe sono riferite all’anno solare e distinte per utenze domestiche e utenze non domestiche e, in entrambi i casi, si compongono di una quota fissa e di una quota variabile.

Per le utenze domestiche, la quota fissa deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio, mentre la quota variabile è costituita da un valore in proporzione al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati.

Il Comune provvederà ad inviare gli avvisi di pagamento per la Tari allegando i modelli precompilati per poter effettuare il versamento.

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Come fare

A partire dal 1 gennaio 2025, è stato modificato il comma 1 dell'articolo 24 del vigente Regolamento Comunale, con l'aggiunta della lettera f), che prevede una riduzione della tariffa TARI per alcune categorie di utenze non domestiche, di seguito si riporta l'estratto:

"alle utenze non domestiche ubicate all’interno delle vecchie mura cittadine, appartenenti alle seguenti categorie tariffarie (N7, N8, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N22, N23, N24, N25, N26, N27) spetta una riduzione della tariffa del 15%."
Si specifica che l'esenzione è concessa previa richiesta e verifica della regolarità nei pagamenti della TARI fino all’esercizio precedente.

Il contribuente ha l’obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per poter beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’art-6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

In caso di variazioni, gli effetti iniziano a decorrere dalla data di dichiarazione.

Di seguito la modulistica da compilare a secondo delle esigenze:

 

 

 

 

In alternativa è possibile inoltrare le istanze telematicamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

pec: comunesansepolcro@postacert.toscana.it

In caso di necessità di ulteriori informazioni è possibile recarsi o telefonare agli Uffici indicati nei contatti.

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Cosa serve

Sulla base delle dichiarazioni presentate il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati.

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Cosa si ottiene

Gli avvisi annuali di pagamento per la Tari precompilati  (F24 o PAGOPA).

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Tempi e scadenze

Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato entro i termini fissati dall’art. 29 del vigente Regolamento Comunale.

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Accedi al servizio

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Unità organizzativa Responsabile

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Più informazioni su

Orari Ufficio

  • Lun 8:30-13:30
  • Mar 8:30-13:30/15:00-17:30
  • Mer 8:30-13:30
  • Gio 8:30-13:30/15:00-17:30
  • Ven 8:30-13:30

Ultimo aggiornamento: 3 ottobre 2025, 12:05

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